“Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. C), della legge 27 dicembre 2006, n 296.”

Oggi il Consiglio di Stato ha deciso per un dietrofront su tutta la linea, segno che le pressioni della rappresentanza studentesca, della politica e dell’opinione pubblica hanno colpito nel segno. Siamo molto felici di aver contribuito a difendere la nostra laurea in #Scienze della Formazione Primaria!

In allegato la sentenza del consiglio di stato (CLICCA QUI) 

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